Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1558 del 17 febbraio 1982
ECLI:IT:CASS:1982:1558PEN
Massima
Massima ufficiale
I motivi di ricorso, quando non sono enunciati nella dichiarazione di impugnazione, devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio o da altro avvocato, cui sia stato conferito l'incarico anche con atto successivo, iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. All'imputato, quindi, è consentito proporre personalmente i motivi soltanto contestualmente alla dichiarazione di ricorso, oppure con atto separato, purché presentato nel termine di tre giorni, stabilito per la proposizione dell'impugnazione.
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