Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2925 del 10 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2925PEN

Massima

Massima ufficiale
Le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune non possono allontanarsi dallo stesso se non in seguito ad autorizzazione del competente tribunale, che può concedere l'autorizzazione solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute ed ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili e per un periodo non superiore a dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (art. 7 bis legge 27 dicembre 1956, n. 1423). (Nella specie il ricorrente pretendeva che l'obbligo di soggiorno in un comune non comportava permanenza continua ed ininterrotta in quel comune, ma obbligo di avere in esso la propria dimora, il centro della propria attività, sicché l'allontanamento dal comune stesso per un motivo lecito, per recarsi saltuariamente nei comuni viciniori, non costituiva violazione degli obblighi della sorveglianza speciale).

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