Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6110 del 14 novembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6110CIV

Massima

Massima ufficiale
La querela di falso è proponibile in sede di legittimità solo per documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche, pertanto con riguardo ai documenti che il giudice del merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, la cui eventuale falsità, ove accertata in esito a querela proposta in via autonoma, può essere fatta valere come motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 2 Cod. proc. civ..

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