Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 975 del 2019

ECLI:IT:TARVEN:2019:975SENB

Massima

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Il soggetto subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'esercizio di un'attività di commercio su aree pubbliche è tenuto a presentare la comunicazione di subingresso entro il termine decadenziale previsto dalla normativa regionale, a pena di divieto di prosecuzione dell'attività. Tale obbligo comunicativo permane anche a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale sulla semplificazione amministrativa, in quanto le due normative, regionale e nazionale, possono trovare applicazione in coordinamento, senza che la sopravvenuta legge statale abbia implicitamente abrogato le previsioni regionali in materia. L'amministrazione comunale, pertanto, è legittimata a inibire la prosecuzione dell'attività commerciale in caso di mancato rispetto del termine decadenziale per la presentazione della comunicazione di subingresso, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione e pianificazione degli spazi pubblici concessi in uso. Il principio di libertà di iniziativa economica privata, tutelato dall'art. 41 Cost., non può prevalere sulla necessità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato pubblico e la corretta conoscenza da parte dell'amministrazione delle variazioni intervenute nella titolarità delle concessioni, essendo tali esigenze di interesse pubblico preminenti rispetto all'interesse del singolo operatore commerciale.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/09/2019

N. 00975/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00739/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2019, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Barbiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;

per l'annullamento

della "Comunicazione di …

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