Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5788 del 11 gennaio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5788PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice dell'esecuzione, al quale sia stata chiesta l'applicazione di una delle misure previste dalla legge 18 febbraio 1987 n. 34 in favore di colui che si dissocia dal terrorismo non ha alcun potere in ordine all'accertamento del reato, corredato dalla finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale, allorché il giudice della cognizione, specificamente investito della relativa caratterizzazione del reato, abbia escluso con statuizione irrevocabile la ricorrenza nella condotta criminosa, oggetto del suo giudizio, della stessa finalità, altrimenti, si verificherebbe una violazione del giudicato formatosi sul punto.

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