Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30962 del 20 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:30962PEN

Massima

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La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione, afferma che: 1. I terzi interessati nel procedimento di confisca di beni a soggetti sottoposti a misura di prevenzione devono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, in quanto portatori di interessi civilistici, a differenza dell'imputato/proposto che può stare in giudizio personalmente. Il difetto di procura speciale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato. 2. In sede di legittimità, in materia di misure di prevenzione, sono deducibili solo vizi di violazione di legge, mentre i vizi di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, sono inammissibili. La motivazione può essere considerata "apparente" e, quindi, censurabile per violazione di legge, solo quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. 3. Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria una particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere il recesso personale dall'associazione. La pericolosità sociale deve essere considerata come un attributo del partecipe ai consorzi mafiosi, che non risulta inciso dall'intervento di periodi di detenzione e può ritenersi eliso solo in presenza di elementi che indichino il recesso dall'organigramma criminale. 4. La confisca di prevenzione non ha natura sanzionatoria, ma è finalizzata a sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali. Pertanto, non trovano applicazione i principi di irretroattività e di ne bis in idem propri della materia penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 66/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Dott. BI…

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