Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4226 del 19 dicembre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4226PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella ipotesi in cui un procedimento transiti dalla istruzione formale alla fase delle indagini preliminari del pubblico ministero per il decorso del termine di cui al secondo comma dell`art. 242 delle disposizioni transitorie, del nuovo codice di rito penale, non perde di validita` il mandato di cattura precedentemente emesso dal giudice istruttore. Il sistema ha espressamente prescritto al secondo comma del successivo art. 243 che "gli atti istruttori gia` compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari", disciplina applicabile anche nel caso del non avvenuto esaurimento della istruzione formale nel termine previsto dal primo articolo per quanto disposto dall`art. 244 stesse disposizioni transitorie, mentre, per quanto attiene specificatamente ai provvedimenti sulla liberta` personale, il secondo comma del successivo art. 250 esige la necessita` della revoca di quelli disposti secondo la disciplina previgente nelle sole ipotesi della non ricorrenza dei presupposti voluti dal nuovo codice.

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