Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4540 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:4540SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da una società per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla richiesta di riduzione dei canoni demaniali e concessione di un piano di rientro per il pagamento, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse della società, in quanto l'istanza originaria era stata superata da una nuova richiesta presentata al Comune. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza disporre alcuna statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'ente locale intimato. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile qualora, nelle more del giudizio, sopravvenga una situazione di carenza di interesse della parte ricorrente, come nel caso in cui l'istanza originaria sia stata superata da una nuova richiesta presentata all'amministrazione. In tali ipotesi, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito della controversia, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza alcuna statuizione sulle spese qualora l'amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando pronunce meramente dichiarative su situazioni giuridiche ormai superate. Esso trova applicazione ogni qualvolta, nel corso del giudizio amministrativo, intervengano fatti o atti sopravvenuti che rendano carente l'interesse del ricorrente all'emanazione del provvedimento richiesto, determinando così l'improcedibilità del ricorso. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nelle more del giudizio, l'istanza originaria del ricorrente sia stata superata da una nuova richiesta presentata all'amministrazione, senza che il giudice possa pronunciarsi nel merito della controversia e con esclusione di statuizioni sulle spese in caso di mancata costituzione in giudizio dell'ente intimato.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/07/2022

N. 04540/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2021, proposto da
La Selva S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante
p.t.,
non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio

serbato dal Comune di Castel Volturno sulla richiesta formulata in data 15.03.2021 a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 l. 494/93 s.m.i., così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, “
Disposizioni per …

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