Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5017 del 9 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:5017PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 99 disp. att. cod. proc. pen., per il combinato disposto degli artt. 585, comma quinto, e 299 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995 n. 332, va interpretato nel senso che, una volta scaduti i termini di impugnazione o esauriti i mezzi di impugnazione, l'ordinanza che ha disposto la misura cautelare può essere revocata soltanto se siano sopraggiunti elementi nuovi o siano dedotti elementi diversi non valutati dal giudice al momento dell'applicazione della misura.

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