Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 231 del 3 gennaio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:231PEN

Massima

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Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis del codice di procedura penale decorre dalla mera conoscenza del procedimento da parte del condannato, a prescindere dalla compiuta conoscenza del contenuto della sentenza di condanna. Tale termine, previsto a pena di inammissibilità, costituisce una regola speciale rispetto a quelle valevoli per le impugnazioni ordinarie, in ragione della natura straordinaria del mezzo di impugnazione. La presentazione dell'istanza di rescissione deve avvenire secondo le modalità tassativamente previste dalla legge, non essendo ammesse deroghe o forme alternative, come la spedizione postale a mezzo raccomandata A/R da parte del difensore. Ciò anche in considerazione del fatto che le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia in materia di deposito telematico degli atti e delle impugnazioni, entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'istanza, non trovano applicazione retroattiva al caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine dalla mera conoscenza del procedimento e non dalla compiuta conoscenza del provvedimento da rescindere, in quanto tale previsione risponde all'esigenza di certezza del termine, non essendo collegata al concreto esercizio dell'attività difensiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Dott. DI STEFANO Pierluigi -Presidente

Dott. CRISCUOLO ((omissis)). VILLONI Orlando -Relatore

Dott. COSTANTINI ((omissis)). ROSATI ((omissis))

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gr. Se., n. Catania 12/05/1979
avverso l'ordinanza n. 177/2022 della Corte di appello di Genova del 26/06/202 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata
udita la relazione del consigliere ((omissis)); letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata da Gr. Se. di voler revocare la sentenza emessa nei suoi confro…

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