Cassazione civile Sez. I sentenza n. 164 del 10 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:164CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di opposizione avverso lo stato passivo del fallimento, la sentenza della corte costituzionale n. 69 del 3 aprile 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello art. 99 ultimo comma del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle pronunce rese dal tribunale su crediti di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatorie, comporta che, a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale (7 aprile 1982), dette pronunce possono essere impugnate con appello, e non, quindi, direttamente con ricorso per cassazione, ma non interferisce sulla validità del ricorso che sia stato proposto prima di detta data, in applicazione della norma nel testo preesistente allo intervento della corte costituzionale, né, correlativamente, incide sul giudizio di legittimità introdotto con tale ricorso, atteso che, vertendosi in tema di norma di natura processuale, la sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità non può travolgere specifici atti che siano stati compiuti in osservanza del testo all'epoca in vigore, senza contestazioni o rifiuti circa la sua applicabilità per ragioni di illegittimità costituzionale.

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