Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6483 del 29 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:6483PEN

Massima

Massima ufficiale
L'espressione "commette frode" contenuta nell'art. 356 cod. pen. (frode nell'esecuzione di contratti di forniture militari) non allude necessariamente ad un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce ad ogni violazione contrattuale, purché sia effetto di malafede, indipendentemente o meno dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente. Il dolo richiesto, pertanto, è quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per qualità e quantità da quella dovuta.

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