Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2166 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:2166SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In presenza di manufatti edilizi realizzati abusivamente e non sanati né condonati, gli interventi successivi, anche se riconducibili a categorie edilizie come la manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione o la realizzazione di pertinenze, ripetono la medesima condizione di illegittimità dell'opera principale a cui accedono strutturalmente. Pertanto, in tali casi, il Comune ha l'obbligo di ordinare la demolizione di tali opere, senza che sia necessaria una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso alla sanzione demolitoria, essendo questa in re ipsa a fronte dell'accertata abusività. La possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, la presentazione di una domanda di condono edilizio non abilita l'esecuzione di ulteriori opere, le quali devono essere realizzate nel rispetto della procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica.

Sentenza completa

N. 03013/1996
REG.RIC.

N. 02166/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03013/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3013 del 1996, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Napoli, via S. Lucia n. 173;

contro

il Comune di Barano d'Ischia, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 382/95 del 17.11.1995, notificata il 31.1.1996, con la quale il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia ha ordinato la demolizione delle opere nella stessa indicate realizzate abusivamente ai sensi dell’art. 7 della legge 28.2.1985 n. …

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