Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11835 del 7 settembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:11835PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati elettorali, costituisce propaganda elettorale ogni attivita` inerente, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale sia quando ha come scopo, immediato o mediato, di acquistare voti o di sottrarne agli avversari, sia quando ha come scopo, anche mediato, di convincere l`elettore a non votare oppure a presentare scheda bianca o a rendere il voto nullo o a esprimerlo in modo inefficace. (Nella specie si e` ritenuto che integri un`ipotesi di propaganda elettorale l`invito, rivolto dal presentatore di uno spettacolo teatrale trasmesso per di piu` da una rete televisiva a vasta diffusione nazionale, a scrivere sulle schede predisposte per l`espressione del voto in ordine a referendum abrogativi, una frase non pertinente con i quesiti referendari, senza pronunciarsi su di essi).    conforme: [p73\07659]

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