Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3733 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:3733SENT

Massima

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Il Comune può legittimamente negare il rilascio di un permesso di costruire quando siano accertate irregolarità urbanistiche pregresse sull'immobile oggetto dell'intervento, come la realizzazione di opere edilizie in difformità da precedenti titoli autorizzativi o in assenza di idoneo titolo abilitativo, anche se tali opere non siano direttamente connesse all'intervento richiesto. Infatti, il Comune è tenuto a verificare la legittimità urbanistica complessiva dell'immobile e del lotto di pertinenza, non potendo prescindere dalla regolarità di tutte le opere esistenti, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno oggetto della specifica richiesta di permesso di costruire. Pertanto, la presenza di abusi edilizi pregressi, anche se non direttamente connessi all'intervento richiesto, costituisce un legittimo motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire, in quanto l'Amministrazione non può aderire a richieste di nuovi titoli edilizi senza prima aver accertato la complessiva regolarità urbanistica dell'immobile. Ciò vale anche nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa che ne avrebbe richiesto il preventivo titolo edilizio, in quanto l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per nuove costruzioni o modifiche sostanziali di edifici esistenti, ad eccezione della manutenzione ordinaria, è stato esteso su tutto il territorio comunale sin dall'approvazione della delibera GM n. 127 del 24.01.1959. Inoltre, la mancata dimostrazione della legittimità urbanistica di manufatti accessori esistenti sul lotto, come un garage o un muro di recinzione, costituisce anch'essa un legittimo motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire, in quanto l'Amministrazione non può prescindere dalla verifica della regolarità complessiva dell'immobile e del lotto di pertinenza. Infine, la circostanza che le opere richieste avrebbero potuto essere realizzate mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 è irrilevante, in quanto la parte ha scelto di presentare una richiesta di permesso di costruire, che è stata legittimamente respinta per le suddette ragioni.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/09/2020

N. 03733/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04914/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4914 del 2019, proposto da Cira Zenone Garofalo, rappresentata e difesa dall'avvocato Christian Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento, emesso dal Comune di Torre Del Greco n. 64490 del 2 ottobre 2019 (Pratica n. 660/2018), di rigetto della richiesta di permesso di costruire del 29 novembre 2018 prot. n. 82009, presentata da…

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