Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 62 del 2014

ECLI:IT:TARPIE:2014:62SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso proposto dal ricorrente, ha affermato il seguente principio di diritto: L'Amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, essendo l'esercizio del potere di autotutela un potere discrezionale dell'Amministrazione. Qualora l'Amministrazione intenda esercitare tale potere, deve valutare puntualmente la sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi la rimozione dell'atto a fronte del corrispondente sacrificio del privato. Tale valutazione non è dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento divenuto inoppugnabile, essendo escluso l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in autotutela su un proprio provvedimento ormai inoppugnabile. La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è quindi la seguente: L'esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione è un potere discrezionale, non sussistendo alcun obbligo di attivarsi in tal senso, nemmeno a fronte di un'istanza del privato. Qualora l'Amministrazione intenda esercitare il potere di autotutela, essa deve valutare puntualmente la sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi la rimozione dell'atto a fronte del corrispondente sacrificio del privato. Tale valutazione non è dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento divenuto inoppugnabile, essendo escluso l'obbligo dell'Amministrazione di procedere in autotutela su un proprio atto ormai non più impugnabile.

Sentenza completa

N. 01438/2007
REG.RIC.

N. 00062/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01438/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e, a seguito di comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Torino, via Colli, 3;

contro

COMUNE DI CUREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore;

nei confronti di

((omissis)), ((omissis)), ((omissis));

per l'annullamento

- della nota prot. n. 5197 del 7 agosto 2007 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cureggio (avente ad oggetto: "Diffida dott. ((omissis)) per opere edilizie in immob…

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