Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8232 del 21 settembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:8232PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore impone, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen., il rinvio del dibattimento solo nel caso in cui egli rappresenti l'imputato a norma dell'art. 125 cod. proc. PEN.. negli altri casi detto impedimento non è motivo di rinvio, poiché l'imputato può provvedere alla nomina di un altro difensore ovvero può essere ritualmente assistito da un difensore di fiducia.

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