Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1436 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1436SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esercizio della propria funzione di sindacato giurisdizionale sugli atti di pianificazione urbanistica, afferma che le scelte di carattere urbanistico sono connotate da un elevato grado di discrezionalità amministrativa e possono essere sindacate dal Giudice Amministrativo solo in caso di erroneità manifesta nei presupposti di fatto o di palese illogicità. In particolare, il Tribunale precisa che: 1) La pubblicazione degli schemi di provvedimento relativi all'adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) non costituisce requisito di efficacia dello strumento urbanistico, essendo sufficiente la pubblicazione della sola delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013. 2) Le scelte di destinazione urbanistica operate dall'Amministrazione comunale nell'ambito del PGT, ivi compresa la classificazione di un'area come "agricola", rientrano nella sfera di discrezionalità pianificatoria dell'ente locale e non possono essere sindacate dal Giudice Amministrativo, salvo che non siano affette da manifesta illogicità o irragionevolezza. 3) L'Amministrazione non è tenuta a fornire una puntuale e analitica motivazione per il rigetto delle osservazioni presentate dai privati sul PGT, essendo sufficiente che risulti dagli atti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata. 4) In materia di pianificazione urbanistica, il legittimo affidamento del privato è tutelato solo ove, con riferimento all'area di interesse, sia stato adottato un piano attuativo sulla base del previgente strumento urbanistico; non già in relazione al proprietario di un terreno che, in assenza di qualsivoglia strumento di pianificazione attuativa, veda variare la destinazione del proprio immobile nel passaggio dal vecchio al nuovo PGT. 5) Il Comune, in sede di PGT, è vincolato a recepire le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) relative alla classificazione di determinate aree come "ambiti agricoli di interesse strategico" o "corridoi ecologici", non essendo autorizzato a disattendere tali scelte sovracomunali.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/06/2021

N. 01436/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2014, proposto da
Immofon S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Via Cesare Battisti, 21;

contro

Comune di Bosisio Parini in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Linzola e Gianni Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Linzola in Milano, Via Hoepli, 3;

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