Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3356 del 9 settembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3356PEN

Massima

Massima ufficiale
La perdita di efficacia della custodia cautelare conseguente al mancato interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. si applica solo alla custodia disposta nel corso delle indagini preliminari, e non in quella disposta dal giudice del dibattimento a norma dell'art. 279 stesso codice. (Nella specie, relativa a procedimento celebrato con il rito direttissimo, prima dell'apertura del dibattimento, il Tribunale, dichiarata la nullita` dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare per violazione dell'art. 104 cod. proc. pen., senza procedere a interrogatorio dell'imputato a piede libero, aveva emesso nei suoi confronti provvedimento di custodia cautelare e, successivamente, aveva proceduto all'interrogatorio nel corso del giudizio abbreviato richiesto dalle parti. La S.C. ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale).    conforme: Sen 27/06/1991 2436 sez 1 Pen

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