Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 484 del 2013

ECLI:IT:TARTOS:2013:484SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste contro il Regolamento regionale in materia di caccia, ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1. Gli enti esponenziali di interessi collettivi, come le associazioni ricorrenti, possono impugnare direttamente atti regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento, al fine di tutelare gli interessi omogenei degli appartenenti al gruppo. 2. La modifica regolamentare che riduce il numero degli appostamenti fissi per la caccia agli acquatici non richiede una nuova valutazione di incidenza ambientale, in quanto tale valutazione dovrà essere effettuata quando saranno adottati i nuovi piani faunistici provinciali che determineranno il numero e la collocazione concreta di tali appostamenti. 3. Le norme regolamentari che disciplinano le diverse tipologie di caccia, pur introducendo una specifica previsione per la caccia agli ungulati, non eccedono i limiti previsti dalla legge statale e non presentano profili di incostituzionalità, in quanto si limitano a specificare le modalità di esercizio della caccia senza ampliare le facoltà dei cacciatori. 4. Gli articoli del Regolamento che disciplinano il controllo della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, sono illegittimi nella parte in cui non richiedono il parere preventivo dell'ISPRA per valutare l'eventuale necessità di adottare metodi di selezione non ecologici, come previsto dalla legge statale. 5. I poteri sostitutivi attribuiti alle Province nei confronti degli enti di gestione dei parchi regionali sono illegittimi, in quanto tali poteri non trovano un adeguato supporto normativo nella legge regionale istitutiva dei parchi, mentre sono legittimi per i parchi provinciali e le riserve naturali di interesse locale.

Sentenza completa

N. 01907/2011
REG.RIC.

N. 00484/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01907/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2011, proposto da:
Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, ((omissis)) (Wwf) Onlus Ong, rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, via Scialoia 67;

contro

Regione Toscana, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura regionale, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Eps Ente Produttori Selvaggina - Associazione Venatoria Nazionale, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo …

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