Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11560 del 21 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:11560PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare formalmente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p., qualora si siano verificate le condizioni previste da tale disposizione, anche se sollecitato dalla parte interessata, in quanto tale declaratoria, pur non comportando l'eliminazione dell'iscrizione al casellario giudiziale, determina la cessazione degli effetti penali della condanna. La situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento "ricognitivo" del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può esimersi dal pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, qualora ne ricorrano i presupposti, in quanto tale provvedimento, pur non eliminando l'iscrizione al casellario giudiziale, determina la cessazione degli effetti penali della condanna, con conseguente rilevanza giuridica dell'interesse della parte a ottenerlo. La mancata emissione di tale provvedimento, nonostante la sussistenza delle condizioni di legge, integra un vizio di legittimità dell'ordinanza impugnabile in cassazione.

Sentenza completa

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito dell'instaurata procedura camerale, l'istanza proposta nell'interesse di G. S. e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p., la declaratoria di estinzione del reato di furto di cui alla sentenza del Pretore della stessa sede in data 11 aprile 1994.
Ricorre per cassazione il predetto G., tramite il difensore, ritenendo errata la tesi sostenuta dal giudice di Bologna secondo cui la sopravvenuta estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p., non richiederebbe una formale pronuncia.
Il ricorso è fondato. Ed invero non è esatto quanto affermato dal giudice nell'impugnata ordinanza, e cioè che mancherebbe una esplicita previsione normativa che imponga al giudice di dichiarare l'estinzione del reato in presenza delle c…

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