ECLI:IT:CASS:2002:11560PEN
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, all'esito dell'instaurata procedura camerale, l'istanza proposta nell'interesse di G. S. e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p., la declaratoria di estinzione del reato di furto di cui alla sentenza del Pretore della stessa sede in data 11 aprile 1994.
Ricorre per cassazione il predetto G., tramite il difensore, ritenendo errata la tesi sostenuta dal giudice di Bologna secondo cui la sopravvenuta estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p., non richiederebbe una formale pronuncia.
Il ricorso è fondato. Ed invero non è esatto quanto affermato dal giudice nell'impugnata ordinanza, e cioè che mancherebbe una esplicita previsione normativa che imponga al giudice di dichiarare l'estinzione del reato in presenza delle c…
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