Tribunale civile Taranto sentenza n. 6 del 3 gennaio 2024

Massima

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Il contratto di finanziamento bancario, pur essendo un negozio giuridico reale, non perde la propria validità causale per il mancato perseguimento dello scopo prefissato dal mutuatario, in quanto tale circostanza incide semmai sull'esplicazione del sinallagma funzionale del rapporto e sulla possibile risoluzione per inadempimento, ma non sulla validità della fattispecie negoziale. Nell'accertamento dell'usura oggettiva, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori vanno valutati separatamente, in quanto ontologicamente diversi per struttura e funzione, sicché non è corretto procedere ad una loro sommatoria aritmetica ai fini del computo del tasso effettivo globale; inoltre, la commissione di estinzione anticipata non rientra tra gli oneri da computare nel tasso effettivo globale, in quanto non costituisce una componente remunerativa del credito, ma assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello ius poenitendi del cliente. Ove il contratto di finanziamento contenga clausole derivanti da un'intesa anticoncorrenziale vietata, la nullità è parziale e limitata alle sole clausole invalide, mentre il fideiussore non può invocare la liberazione dall'obbligo di garanzia ex art. 1956 c.c. se non dimostra che il creditore abbia continuato a far credito al debitore principale nonostante fosse a conoscenza del suo peggioramento economico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.7085/19 di R.G. avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
tra
Mi. S.R.L.
(rappresentata e difesa dall'avv. Mi.Fu., come da mandato a margine dell'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Ba.Na. S.P.A.
(rappresentata e difesa dall'avv. Ma.D'A., come da procura generale ad lites del 16.10.2007)
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla Ba.Na. s.p.a. per il pagamento di Euro 427.660,94 oltre interessi che assume dovuto dalla Gt. s.r.l. e dalla garante Mi. s.r.l. in virtù del mancato rimborso dei finanziamenti industriali contratti il 16.12.10 (esposizione di Euro 346.865,42 al 18.2.19) ed …

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