Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 30253 del 30 ottobre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:30253PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'ambito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., può dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza che ha recepito l'accordo sulla pena, in quanto i motivi dedotti, quali la mancanza di motivazione sulla entità della pena comminata e la sua eccessività rispetto al minimo edittale, nonché la misura delle circostanze attenuanti generiche, esulano dall'unico motivo sperimentabile in tale sede, ovverosia la denunzia della illegittimità della pena concordata. Ciò in quanto il contenuto dell'accordo sulla pena, rientrante nella cornice edittale, non può essere censurato e rimosso per effetto del mero ripensamento delle parti, le quali si sono liberamente determinate sulla valutazione di merito sulla entità della pena base e sul riconoscimento, con mero giudizio di equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, esito non suscettibile di revisione in tale sede, neppure per effetto della mancanza di motivazione che, in relazione alla sentenza di applicazione pena, si atteggia con modalità del tutto peculiari esaurendosi in una mera presa d'atto della legalità della misura della pena oggetto dell'accordo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/3/2020 del Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta dal ((omissis)).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, (OMISSIS) impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli e' stata applicata la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro duemila di multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, commesso…

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