Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31039 del 24 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:31039PEN

Massima

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Il reato di truffa contrattuale si consuma non già nel momento in cui il soggetto passivo assume l'obbligazione a seguito degli artifizi e raggiri, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e il definitivo depauperamento del patrimonio del raggirato. Pertanto, ai fini della competenza territoriale, rileva il luogo in cui si è verificato il depauperamento patrimoniale del soggetto passivo, anche qualora le somme di denaro siano state versate in un momento precedente alla stipula del contratto, purché tali somme abbiano natura di acconto e non di prestito autonomo. Tuttavia, ove le somme versate in epoca anteriore alla conclusione del contratto abbiano natura di prestito, il momento consumativo della truffa non può essere anticipato, in quanto il reato si consuma solo nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di truffa, non è sufficiente la mera menzogna, essendo necessario l'impiego di artifizi e raggiri idonei a indurre in errore il soggetto passivo, con conseguente deminutio patrimonii. Pertanto, la valutazione della sussistenza degli artifizi e raggiri, nonché della effettiva induzione in errore del soggetto passivo, costituisce accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e pienamente aderente agli elementi probatori acquisiti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONASTERO Francesco - est. Presidente

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ga. La. ;

avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 27 novembre 2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Mondovi' in data 12 gennaio 2006, aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 (ottocento,00) di multa, per il delitto di truffa;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita, all'udienza in Camera di consiglio in data 4 g…

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