Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 8319 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:8319SENB

Massima

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La revoca in autotutela da parte della pubblica amministrazione di un atto amministrativo illegittimo, in accoglimento della domanda di annullamento proposta in giudizio dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale principio trova applicazione quando l'atto di autotutela, adottato nelle more del giudizio, realizza in via amministrativa l'interesse fatto valere dal ricorrente in sede giurisdizionale, rendendo così priva di ulteriore interesse la prosecuzione del giudizio. In tal caso, il giudice amministrativo, preso atto della revoca dell'atto impugnato e della soddisfazione della pretesa del ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti in considerazione dell'andamento del processo e dell'esito satisfattivo per il ricorrente. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando inutili dispendi di attività processuale laddove l'Amministrazione abbia già provveduto a rimuovere l'atto illegittimo in accoglimento della domanda del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, rappresenta pertanto una soluzione processuale che valorizza il principio di economia e ragionevolezza dell'azione amministrativa e giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 06007/2012
REG.RIC.

N. 08319/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06007/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso RG n.6007 del 2012, proposto dalla signora Guglielmina CLARICI, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Viminale, 43;

contro

COMUNE di FARNESE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, v.le ((omissis)), 71;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del progetto di ampliamento del cimitero comunale di cui alla delibera n. 78 del 20 aprile 2012, pubblicata nell'Albo pretorio del Comune di Farnese…

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