Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1294 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:1294SENT

Massima

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Il proprietario di un terreno non può essere ritenuto responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul proprio fondo, in assenza di elementi che dimostrino il suo dolo o la sua colpa nella commissione dell'illecito ambientale. L'amministrazione procedente, prima di adottare un provvedimento di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a carico del proprietario, è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria, in contraddittorio con l'interessato, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'imputazione soggettiva della condotta illecita. Il mero dato della proprietà del fondo non è sufficiente a fondare una responsabilità oggettiva del proprietario, essendo necessario dimostrare il suo nesso causale con l'abbandono dei rifiuti o, quantomeno, la sua colpa per omessa vigilanza, tenuto conto che il dovere di diligenza del proprietario non può spingersi fino a richiedere una costante e capillare sorveglianza del fondo per impedire l'intrusione di terzi e l'abbandono di rifiuti. Pertanto, l'ordinanza sindacale che ingiunge al proprietario di un terreno la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, senza aver previamente accertato la sua responsabilità soggettiva, in violazione del principio di tipicità dell'illecito ambientale e del giusto procedimento, è illegittima.

Sentenza completa

N. 00367/2014
REG.RIC.

N. 01294/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2014, proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, con sede in Pozzuoli, alla Via Corrado Alvaro, n. 8, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Sorrentino ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

COMUNE DI QUALIANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva

a) dell’ordinanza sindacale n. 83 del 12.11.2013, notificata all’A.S.L. Napoli 2 Nord in data 27.11.2013 ed ass…

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