Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4640 del 7 maggio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:4640PEN
Massima
Massima ufficiale
L'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 sanziona la condotta di chiunque emetta un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario. La fattispecie delittuosa, pertanto, si perfeziona sia quando il rapporto di provvista non sia mai sorto, sia quando esso sia venuto a cessare o per la revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto (art. 9 legge cit.) o per la chiusura del conto su richiesta del correntista. A configurare il reato, pertanto, e` sufficiente l'attualita` della mancanza di autorizzazione, con la conseguente irrilevanza della preesistenza di essa.
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