Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1137 del 4 maggio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1137PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 310 cod. proc. pen., che prevede l`appello relativo a provvedimenti in materia di liberta`, richiama i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell`art. 309, ma non anche il comma 9 del citato articolo, secondo il quale in tema di riesame "il Tribunale puo` annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all`imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo` confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". Ne consegue che deve ritenersi che il legislatore abbia voluto attribuire all`appello avverso provvedimenti in materia di liberta` i caratteri propri delle impugnazioni, con la conseguente applicabilita` del principio "tantum devolutum quantum appellatum", previsto dall`art. 597 cod. proc. pen. (da intendersi implicitamente richiamato), che attribuisce al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.     da vedere: Sen 15/06/1992 2355 sez 2 Pen

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