Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38992 del 28 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:38992PEN

Massima

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Il dolo generico, quale elemento psicologico del delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p., si configura nella coscienza e volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, a prescindere dal movente o dalla finalità persecutoria o ritorsiva che hanno spinto l'agente a commettere il fatto. Pertanto, la qualificazione giuridica del reato come incendio ai sensi dell'art. 423 c.p. è corretta anche quando l'azione incendiaria sia stata compiuta nell'ambito di una condotta persecutoria, in quanto il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche di propagazione e pericolo per la pubblica incolumità, integra la fattispecie di danneggiamento seguito da incendio di cui all'art. 424 c.p. e non quella di incendio. L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile nel giudizio di legittimità soltanto quando il vizio sia manifesto e riscontrabile con indiscussa immediatezza, senza margini di opinabilità, essendo altrimenti preclusa la possibilità di sindacare la valutazione compiuta dal giudice di merito nell'ambito di un procedimento celebrato con il rito del patteggiamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere BONI MONICA;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava all'imputato (OMISSIS), a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati, unificati per continuazione, di cui agli articoli 612-bis, 610 e 423 c.p., contestatigli per avere comp…

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