Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4080 del 16 dicembre 1994
ECLI:IT:CASS:1994:4080PEN
Massima
Massima ufficiale
Le ordinanze in materia di misure cautelari, qualora non siano state impugnate o siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità espressamente previste dalla legge, diventano definitive o irrevocabili alla stato degli atti. Conseguentemente, le ordinanze stesse, una volta divenute definitive, possono essere modificate o revocate solamente quando siano sopraggiunti fatti nuovi (come il mutamento del quadro degli indizi a carico dell'indagato, il venir meno delle esigenze cautelari o la scadenza dei termini di fase o complessivi previsti dalla legge in relazione alla misura cautelare di cui si tratta).
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