Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4338 del 16 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4338PEN

Massima

Massima ufficiale
Non ricorre vizio logico e contraddittorieta` della motivazione nella sentenza che, da un lato, ritenga legittimo il dissenso del pubblico ministero circa la misura della pena richiesta dallo imputato ex art. 444 c. p.p., reputata da tale organo incongrua sul rilievo che l'episodio criminoso - relativo alla detenzione ed al porto illegali di arma comune da sparo - sia da considerarsi non "obiettivamente tenue" per le sue modalita`, e, dall'altro, riconosca l'attenuante del fatto di lieve entita` di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Le finalita` delle normative sono infatti diverse, giacche` l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e` collegato al principio del "premio incentivante" per atteggiamenti di "meritorieta` processuale dell'imputato", mentre l'attenuante speciale di cui al citato articolo 5 riguarda il fatto sotto l'aspetto oggettivo, in relazione alla quantita` e qualita` delle armi o delle altre cose ad esse equiparate.

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