ECLI:IT:CASS:2003:2841PEN
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE In data 22.8.00 il Pubblico Ministero chiedeva al Gip presso il Tribunale di Bolzano di emettere decreto penale di condanna a carico di C. S. per il reato di cui all'art. 483 c. p.: il suddetto giudice, con sentenza 16.10.01, dichiarava non doversi procedere nei confronti del citato soggetto perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale deducendo illogicità della motivazione e violazione di legge. Il ricorso è fondato per le seguenti decisive considerazioni. Il giudice per le indagini preliminari che non ritenga di accogliere la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale ha l'obbligo di restituire gli atti al P.M. ovvero di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c. p.p., ma non può prosciogliere l'imputato in caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c. 2 c. p.p.; i…
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