Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1096 del 5 febbraio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1096PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 62 n. 6 c.p. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale. Ma perché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e quindi perché l'attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva, non accompagnata anche dal risarcimento del danno dalla stessa subito. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante per il mancato risarcimento integrale dei danni, essendo risultato che il motorino aveva riportato danni per 70/80.000 lire).

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