Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 456 del 2011

ECLI:IT:TARLIG:2011:456SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dai signori Angelo e Giorgio Ostrigoni avverso gli atti del Comune di Lavagna, afferma il principio secondo cui il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia, dovuto al trascorrere del tempo dalla proposizione della lite, comporta la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della ragionevolezza di tale circostanza. Il giudice amministrativo, nel valutare la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, tiene conto del decorso del tempo dalla instaurazione del giudizio, riconoscendo che tale elemento giustifica la compensazione delle spese processuali, in applicazione di un criterio di equità e ragionevolezza. La massima esprime, dunque, il principio per cui il trascorrere di un significativo lasso temporale dalla proposizione del ricorso, tale da determinare il venir meno dell'interesse della parte all'ottenimento della pronuncia, legittima il giudice a compensare le spese di lite, in considerazione della obiettiva giustificazione di tale circostanza sopravvenuta. La decisione si fonda sulla valutazione della ragionevolezza della perdita di interesse della parte ricorrente, dovuta al decorso del tempo, che induce il giudice amministrativo a ritenere equo compensare le spese processuali, anziché porle a carico della parte soccombente. Tale principio si applica ai casi in cui, pur essendo stato legittimamente proposto il ricorso, il protrarsi eccessivo della lite finisce per rendere priva di utilità pratica la pronuncia giurisdizionale, giustificando pertanto la compensazione delle spese in base a criteri di equità e ragionevolezza.

Sentenza completa

N. 00646/1990
REG.RIC.

N. 00456/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00646/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 1990, proposto dai signori Angelo e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), presso i quali hanno eletto domicilio a Genova in via Palestro 2/11;

contro

Comune di Lavagna, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Ceccardi 4-6;

nei confronti di

Coop. Edilizia A R.L. Solidarieta';

per l'annullamento

del decreto 24.2.1990, n. 1301 del sindaco del comune di Lavagna

della delibera 25.7.1989, n. 802 della giunta municipale

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