Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 578 del 2015

ECLI:IT:TARBS:2015:578SENT

Massima

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Il giudice amministrativo è competente a conoscere delle doglianze relative alla scelta del procedimento espropriativo, ivi compresa l'individuazione della procedura di determinazione dell'indennità, in quanto tali questioni attengono a un cattivo esercizio del potere amministrativo, sindacabile dal giudice amministrativo, e non incidono direttamente sulla determinazione dell'indennità, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il ricorso volto a contestare l'inerzia dell'ente espropriante nel dare impulso al procedimento di quantificazione dell'indennità di espropriazione è correttamente proposto innanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, in quanto finalizzato a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di avvio del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità, e non l'accertamento della congruità dell'importo dell'indennità stessa. La giurisdizione amministrativa, tipicamente operante per la verifica di legittimità dell'iter procedimentale, si estende anche alla fase della determinazione del valore del bene ai fini della quantificazione dell'indennità spettante, qualora la contestazione non riguardi il merito della determinazione dell'indennità, ma la violazione delle norme procedimentali che disciplinano tale fase. Pertanto, il giudice amministrativo è competente a conoscere delle doglianze relative alla scelta del procedimento espropriativo e alla violazione delle norme procedimentali che disciplinano la determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre la cognizione della congruità dell'importo dell'indennità spetta al giudice ordinario.

Sentenza completa

N. 00218/2015
REG.RIC.

N. 00578/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00218/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2015, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., ((omissis)), 3;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., ((omissis)), 3;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull'istanza volta a sollecitare l'attivazione della procedura di determinazione dell'indennità d'esproprio;

nonché

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