Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7126 del 7 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:7126PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione all'art. 3 cost. nella parte in cui prevede, per il contravventore agli obblighi della sorveglianza speciale, una pena piu` grave di quella prevista dall'art. 231 c. p. per la trasgressione agli obblighi della liberta` vigilata. Invero le due situazioni non possono ritenersi omogenee posto che lo stesso legislatore (art. 228 c. p.) tende al riadattamento della persona soggetta alla pena accessoria favorendone il lavoro, mentre nella sorveglianza speciale le misure sono disposte per la prevenzione dei reati ed interessano solo le persone ritenute socialmente pericolose.

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