Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2115 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:2115SENT

Massima

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Il Comune, in presenza di opere edilizie realizzate senza il prescritto titolo abilitativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è tenuto a ordinare la sospensione dei lavori e la successiva demolizione delle stesse, a prescindere dalla fase di realizzazione in cui si trovino gli interventi, in quanto la sanzione ripristinatoria costituisce un atto dovuto e vincolato, non suscettibile di valutazioni discrezionali, in ragione della preminente esigenza di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Ciò vale anche nel caso in cui l'interessato abbia presentato istanza di condono edilizio, in quanto la prosecuzione dei lavori in pendenza di tale procedimento è comunque vietata, a meno che non sia stata previamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la cui mancanza determina l'obbligo di demolizione anche delle eventuali opere di completamento o miglioria realizzate. L'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è in re ipsa, in ragione della straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali, che elide qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa. Pertanto, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo o in difformità totale dallo stesso, l'Amministrazione non è tenuta a verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, essendo sufficiente la mera descrizione dell'abuso accertato per fondare l'adozione della misura sanzionatoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/04/2017

N. 02115/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00461/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

contro

Comune di Monte di Procida, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza di sospensione n. 29 del 31.10.2011 (prot. 13132 del 31.10.11), notificata 1'11.11.2011, a firma del responsabile Settore Tecnico Edilizia Privata, contenente l'ordine di sospe…

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