Cassazione penale Sez. I sentenza n. 119 del 3 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:119PEN

Massima

Massima ufficiale
La legittima instaurazione del procedimento immediato per falsa testimonianza, ai sensi degli artt. 435 e 458 cod. proc. pen. postula che sia intervenuto l'arresto e la incriminazione del presunto falso testimone. L'adozione di tali provvedimenti sono devoluti eccezionalmente al potere discrezionale del presidente del collegio o del pretore e cioè agli organi cui è demandato il potere di polizia e di disciplina delle udienze. Il provvedimento negativo emesso da tali organi sulla richiesta di arresto ed incriminazione del teste, mentre non pregiudica l'autonomo esercizio dell'azione penale da parte del P.M., fa venir meno il presupposto indispensabile per l'adozione del rito speciale, e cioè lo stato di arresto del falso testimone.

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