Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10821 del 13 ottobre 1986
ECLI:IT:CASS:1986:10821PEN
Massima
Massima ufficiale
Per la configurazione del delitto di banda armata è esclusa la necessità dell'esistenza di un capo, ben potendo la direzione della banda essere assunta collettivamente dai promotori o organizzatori. Inoltre non è indispensabile il possesso di armi da parte di ciascuno dei componenti, essendo sufficiente la disponibilità per l'organizzazione di armi in misura adeguata.
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