Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3822 del 14 gennaio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:3822PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di incompatibilità del giudice, sulla base della sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, deve ritenersi sussistere l'incompatibilità a giudicare un imputato in ogni caso in cui il giudice abbia in una precedente sentenza espresso incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità penale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la precedente sentenza sia stata pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., atteso che se è vero che con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti il giudice non compie un giudizio di colpevolezza "pieno e incondizionato", egli tuttavia perviene comunque a una valutazione di merito dei fatti, idonea a pregiudicare la sua imparzialità nel successivo giudizio. (Vedi Corte Cost., Sent. n. 371 del 1996; Corte Cost., Sent. n. 124 del 1992; Corte Cost., Sent. n. 186 del 1992; Corte Cost., Sent. n. 399 del 1992; Corte Cost., Sent. n. 439 del 1993).

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