Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1607 del 13 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1607PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che, riconosciuta la incompetenza per materia del giudice di primo grado, abbia rimesso gli atti al pubblico ministero ex art. 36, secondo comma cod. proc. PEN.. quale decisione sulla competenza, infatti, essa non è impugnabile, ai sensi dell'art. 190, secondo comma, stesso codice, potendo solo dar luogo a conflitto di competenza.

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