Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 25 del 2011

ECLI:IT:TARPIE:2011:25SENT

Massima

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Il vincolo urbanistico derivante dall'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, che individua un ambito particolare per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, ha natura conformativa e non espropriativa, non essendo finalizzato alla localizzazione di una specifica opera pubblica. Pertanto, tale vincolo non è soggetto al termine quinquennale di decadenza previsto per i vincoli espropriativi dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ma ha durata indeterminata, in quanto inquadrabile nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, incidendo su una generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un'opera pubblica. La relazione finanziaria allegata allo strumento urbanistico esecutivo, che contiene una stima sommaria degli oneri derivanti dall'urbanizzazione delle aree oggetto di pianificazione, senza indicare le fonti per il finanziamento dei costi per l'acquisizione delle aree medesime, è comunque conforme al paradigma normativo di cui all'art. 39 della l.r. Piemonte n. 56/1977, in quanto, data la natura programmatoria del piano attuativo, non è richiesta la puntuale determinazione dei costi per l'acquisizione delle aree, essendo sufficiente un'indicazione di larga massima delle spese occorrenti, in ragione della possibilità di successiva integrazione delle indicazioni sui mezzi e sulle fonti di finanziamento. Infine, la previsione di un termine di diciotto anni per il compimento delle espropriazioni nell'ambito di un piano per l'edilizia economica e popolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 167/1962, non integra una violazione del principio del rispetto della proprietà, non risultando irragionevole né tale da superare il limite della normale sopportabilità da parte del proprietario che ne è inciso.

Sentenza completa

N. 01249/2006
REG.RIC.

N. 00025/2011 REG.SEN.

N. 01249/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2006, proposto da:
Farè Carlo, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Torino, via S. Agostino, 12;

contro

Comune di Casale Monferrato;
Regione Piemonte;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Immobiliare Concordia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Torino, corso ((omissis)), 120;

per l'annullamento

della deliberazione n. 20 del 8 maggio 2006 del Consiglio comunale di Casale Monferrato (pubblicata sul B.U. n. 25 del 22…

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