Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36910 del 22 dicembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:36910PEN

Massima

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Il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. può essere integrato anche in assenza di contatto fisico diretto tra agente e vittima, essendo sufficiente che l'atto abbia oggettivamente coinvolto la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà dell'individuo nella prospettiva dell'agente di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. Pertanto, costituiscono atti sessuali rilevanti ai fini del reato anche le condotte in cui il reo, anche a distanza, abbia costretto o indotto la vittima a compiere su se stessa atti di autoerotismo o giochi erotici, come l'esibizione degli organi genitali. Inoltre, qualora il minore riproduca con foto o video gli atti sessuali descritti per effetto della minaccia (o della violenza) volta sia a costringere la persona offesa a compiere gli atti sessuali sia a realizzare le riproduzioni, si concretizza anche il delitto di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, aggravato ex art. 600-sexies c.p., comma 3, in quanto l'utilizzazione del minore nella realizzazione di materiale pornografico compromette di per sé il bene giuridico tutelato, consumando l'offesa che il legislatore mira ad evitare. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter c.p., comma 1, il concetto di "utilizzazione" deve essere inteso come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, onde non assume valore esimente il consenso prestato dal medesimo in merito. Pertanto, costituisce reato anche la condotta di chi, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - rel. Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SIEMERARO LUCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BARBERINI ROBERTA MARIA;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilitat del ricorso.
udito il difensore, avv. (OMISSIS);
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la s…

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