Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26866 del 20 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26866CIV

Massima

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L'appaltatore di un'opera pubblica è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente le riserve nel registro di contabilità o in altri documenti, secondo le modalità previste dall'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000, per contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione appaltante e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni. Spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, in quanto formulate nel rispetto di quanto stabilito dal citato decreto. In particolare, in relazione a fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato. Ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere, è tardiva la riserva formulata solo nel successivo stato di avanzamento lavori. Inoltre, il ritardo nel collaudo finale dell'opera pubblica non è imputabile alla stazione appaltante qualora sia dovuto a gravi inadempienze dell'appaltatore nella realizzazione di parte dei lavori commissionati, che non consentono il regolare completamento delle operazioni di collaudo. In tal caso, la stazione appaltante è legittimata a non ricevere l'intera opera fino a quando essa non sia stata interamente collaudata anche in relazione alle parti eseguite in modo inesatto.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
ALDO CARRATO Presidente
GIUSEPPE GRASSO Consigliere R.G. N. 10211/2018
RICCARDO GUIDA Consigliere-Rel. CC – 13/09/2023
CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere
REMO CAPONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 10211/2018 proposto da:
FALLIMENTO CONSORZIO L.A.R. LOMBARDINI ASTALDI RIZZI
UNIECO COSTRUZIONI FERROVIARIE VOLTRI IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliato in Roma, ((omissis)) 63,
presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) (CNTMRA33C20H501M),
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ((omissis))
(GLLGDU58S20D969U).
- Ricorrente -
Contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in
Roma, ((omissis)) 23, presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) (MSCGNN72H27H501Z) che la rappresenta e
difende.
- Controricorrente -
Appalto opera

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