Cassazione penale Sez. I sentenza n. 902 del 14 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:902PEN

Massima

Massima ufficiale
L`inciso "fatta eccezione per la liberazione anticipata", contenuto nell`art. 4 bis, comma primo, dell`ordinamento penitenziario, nel testo da ultimo modificato dall`art. 15 comma primo del D.L. n. 306/92, quale risulta dalla legge di conversione n. 356/92, va inteso non gia` nel senso che sia esclusa la possibilita` di concedere la liberazione anticipata, in caso di soggetti condannati per taluno dei reati indicati in detta norma, anche quando tali soggetti collaborino con la giustizia, sibbene, al contrario, nel senso che alla liberazione anticipata non si applicano le limitazioni previste per gli altri benefici penitenziari. Ne consegue che non opera neppure, con riguardo alla liberazione anticipata, l`obbligo di revoca, previsto dall`art. 15 comma secondo del citato D.L. n. 306/92, dei benefici penitenziari di cui fruissero, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, i non collaboranti.

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