Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 4938 del 2007

ECLI:IT:TARMI:2007:4938SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio, previsto dalla legge, comporta l'annullamento del provvedimento finale, in quanto tale omissione pregiudica il diritto di difesa del destinatario, privandolo della possibilità di interloquire e di far valere le proprie ragioni a suo favore nel corso del procedimento. Il principio di partecipazione, quale corollario del più ampio principio del giusto procedimento, impone all'amministrazione di garantire al cittadino la conoscenza dell'avvio del procedimento che lo riguarda e la possibilità di prendere parte allo stesso, al fine di tutelare adeguatamente il suo diritto di difesa. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, pertanto, determina l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto lede il diritto di partecipazione del destinatario, il quale non ha potuto far valere le proprie ragioni e produrre elementi a suo favore. Ciò vale anche nel caso di procedimenti sanzionatori, in cui l'esigenza di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa assume particolare rilievo, essendo in gioco interessi di natura patrimoniale del cittadino. L'annullamento del provvedimento sanzionatorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento prescinde dalla valutazione della fondatezza o meno delle contestazioni mosse al destinatario, in quanto tale vizio procedimentale è di carattere assorbente e determina l'illegittimità dell'atto finale, indipendentemente dal merito della vicenda.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione 2^ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 478 del 1997 proposto da: Gi. Vi. rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Ma. Co. (con studio in Mi., Via Ma. (...)), quindi dall'avv. Gi. Ge. (con studio in Mi., Piazzetta Gu. (...)), infine dall'avv. Cl. Or., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Mi., Viale Re. Ma. (...); CONTRO COMUNE di Ar., non costituito in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza sindacale 3 giugno 1997 (prot. 1868) con cui è stata irrogata la sanzione di Lire 500.000, ex art. 10 legge n. 47/1985, per l'esecuzione di opere senza l'autorizzazione prevista dalla legge n. 94/82.
Visti il ricorso (notificato il 26 settembre, depositato il 24 ottobre 1997); Vista la memoria della ricorrente; Visti atti e documenti di causa; Udito, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, relatore il dott. Carmin…

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