Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28252 del 20 luglio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:28252PEN

Massima

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Il delitto di associazione per delinquere sussiste quando più soggetti, in numero superiore a tre, si accordano in modo stabile e permanente per commettere una serie indeterminata di reati, perseguendo fini illeciti comuni, a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati e dalla partecipazione di tutti gli associati a ciascuna attività criminosa. L'elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato risiede nel carattere dell'accordo criminoso, che nel reato associativo è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, mentre nel concorso è meramente occasionale e finalizzato alla realizzazione di uno o più reati specifici. Ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere, è sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo a scopi criminosi, senza che sia necessaria una complessa organizzazione o una struttura gerarchica. Il pericolo di reiterazione criminosa, quale esigenza cautelare, può essere desunto dalla natura dell'organizzazione posta in essere dagli indagati, capace di operare stabilmente e sistematicamente attraverso raffinati meccanismi di copertura contabile e complesse cointeressenze societarie finalizzate al depauperamento delle risorse pubbliche e all'alterazione delle condizioni del mercato, nonché dalla valutazione della personalità degli indagati, a prescindere dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti illeciti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avv. Veneziano Nicola e Lo Re Vincenzo, difensori di fiducia di Fa. Gu. , n. a (OMESSO);

avverso l'ordinanza in data 25.11.2009 del Tribunale di Catanzaro, con la quale, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme in data 15.4.2009, e' stata applicata al Fa. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.S. quale indagato del reato di cui all'articolo 416 c.p..

Udita la relazione fatt…

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