Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza breve n. 585 del 2016

ECLI:IT:TARLIG:2016:585SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare l'ordinanza sindacale impugnata, afferma il principio secondo cui l'adozione di provvedimenti amministrativi che incidono su diritti e interessi di privati cittadini deve essere preceduta da un'adeguata attività istruttoria, svolta in contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertare in modo completo e approfondito i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento. In particolare, il Tribunale rileva che l'ordinanza in questione è carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, in quanto non risultano effettuati gli opportuni accertamenti tecnici in contraddittorio con il destinatario del provvedimento, né è stata garantita la partecipazione del privato al procedimento, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Inoltre, l'adozione dell'ordinanza in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento, nonché il notevole lasso di tempo intercorso tra gli accertamenti e l'emanazione del provvedimento, smentiscono l'urgenza invocata a giustificazione dell'omissione delle garanzie partecipative. Pertanto, il Tribunale afferma il principio secondo cui l'adozione di provvedimenti amministrativi, specie se incidenti su diritti e interessi di privati, richiede un'adeguata attività istruttoria, svolta in contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertare in modo completo e approfondito i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento, nonché il rispetto delle garanzie partecipative, salvo comprovate e motivate esigenze di urgenza. Il mancato rispetto di tali presupposti comporta l'annullamento del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sentenza completa

N. 00363/2016
REG.RIC.

N. 00585/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00363/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Genova, c/o Segreteria Tar Liguria;

contro

Comune di Imperia;

nei confronti di

((omissis));

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 84/2016 concernente imposizione di porre in atto misure finalizzate alla riduzione delle emissioni rumorose entro i limiti di ammissibilità

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

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