Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1390 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1390SENT

Massima

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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), nell'esercizio della propria funzione di pianificazione e tutela del territorio a livello sovracomunale, può introdurre disposizioni aventi efficacia prevalente e vincolante sugli strumenti urbanistici comunali, anche in relazione ad aree e beni non direttamente individuati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), purché tali previsioni siano finalizzate alla conservazione dei valori ambientali e paesaggistici e al rispetto dell'assetto idrogeologico del territorio. Tali scelte, espressione dell'ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione provinciale dispone in materia, sono sindacabili solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti, non potendo essere censurate per il solo fatto di comprimere, in una certa misura, le prerogative pianificatorie dei Comuni, atteso che gli interessi di carattere sovracomunale, ambientale, paesaggistico e di difesa del territorio sono affidati dalla legge regionale alla competenza della Regione e delle Province. Inoltre, le modifiche apportate in sede di approvazione del P.T.C.P. rispetto alla fase di adozione, anche se peggiorative per i privati, non richiedono necessariamente una nuova pubblicazione e la possibilità per i cittadini di presentare ulteriori osservazioni, qualora tali modifiche riguardino settori circoscritti del territorio provinciale e siano il risultato dell'accoglimento di osservazioni presentate da altri soggetti o del recepimento di indicazioni della Giunta regionale. Infine, le censure rivolte avverso gli atti regionali di verifica di compatibilità del P.T.C.P. non sono idonee a travolgere le disposizioni di Piano che ne hanno recepito il contenuto, trattandosi di mere proposte che non producono diretta lesione per i privati, la quale si configura soltanto con l'approvazione dell'atto provinciale.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/06/2021

N. 01390/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00213/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2014, proposto da
((omissis)) S.r.l., La Torre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)) e dall’avv. ((omissis)) (fino al 21.3.2019), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio;

nei confronti

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