Consiglio di Stato sentenza n. 7 del 2007

ECLI:IT:CDS:2007:7SENT

Massima

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La reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità urbanistica è legittima se sorretta da adeguata istruttoria e motivazione che evidenzino l'attualità dell'interesse pubblico al reperimento di aree per servizi e verde pubblico, anche in assenza di una specifica previsione finanziaria per l'attuazione del vincolo, purché il proprietario abbia diritto di ottenere l'indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente prodotto. Quando la reiterazione riguardi una pluralità di aree nell'ambito di una variante generale al piano regolatore, la motivazione può limitarsi a richiamare le originarie valutazioni di interesse pubblico che hanno condotto all'imposizione del vincolo, senza necessità di un nuovo e analitico esame delle singole posizioni, atteso che l'assenza di intento vessatorio si evince dalla parità di trattamento di tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti. Analogamente, quando la reiterazione riguardi solo una parte delle aree già vincolate, la motivazione deve comunque indicare le ragioni di interesse pubblico che giustificano tale scelta selettiva, al fine di evitare profili di disparità di trattamento. Infine, qualora il vincolo sia decaduto più volte, l'autorità deve procedere a una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le specifiche ragioni che inducono a ritenere attuale l'interesse pubblico, in assenza di eccesso di potere.

Sentenza completa

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
PREMESSO IN FATTO
1. Con la delibera n. 3622 del 4 giugno 1990, la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al piano regolatore ed ha reiterato alcuni vincoli preordinati all'esproprio, al fine di reperire aree "per servizi e verde pubblico" (a seguito della decadenza dei precedenti vincoli previsti dal piano regolatore approvato dalla giunta della Regione Lazio in data 6 marzo 1979, per il decorso del termine di cinque anni, previsto dall'art. 2 della legge n. 1187 del 1968).
Col ricorso di primo grado n. 417 del 1991 (proposto al TAR per il Lazio), la signora Fe. Br. -proprietaria un alcune particelle di terreno, rientranti tra tali aree- ha impugnato la delibera n. 3622 del 1990 e ne ha chiesto l'annullamento.
Il TAR, con la sentenza n. 2237 del 1996, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, ravvisando profili d…

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